stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.13.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 1589

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2014  [ apri ]
3.13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Il Ministro per le politiche della famiglia, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per le pari opportunità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare un regolamento volto a definire, ai fini previsti dalla Convenzione, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della autorità centrale di cui al comma 1 nonché le modalità di collaborazione della stessa con altre amministrazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati le modalità e i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni da assegnare alla autorità centrale di cui al comma 1 e alla Commissione per la protezione dei minori e le adozioni internazionali.

ident. 3.9.