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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.06.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 1589

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2014  [ apri ]
3.06.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-ter.
(Tutela dei minori che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine).

  1. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano sulla base di un provvedimento straniero di protezione del minore stesso rientrante nell'ambito di applicazione della Convenzione e che vive fuori dalla propria famiglia d'origine gode, dal momento dell'ingresso nel territorio italiano, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
  2. Dal momento dell'ingresso sul territorio italiano e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono i nuclei familiari in cui vivono i minori di cui al comma 1.

ident. 3.03.