Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Clausola di salvaguardia).
1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia e nel pieno rispetto delle norme interne vigenti in materia di protezione dei minori.