Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Tutela dei minori che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine).
1. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano sulla base di un provvedimento straniero di protezione del minore stesso rientrante nell'ambito di applicazione della Convenzione e che vive fuori dalla propria famiglia d'origine gode, dal momento dell'ingresso nel territorio italiano, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
2. Dal momento dell'ingresso sul territorio italiano e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono i nuclei familiari in cui vivono i minori di cui al comma 1.