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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.02.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 1589

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2014  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri).

  1. Per tutti i provvedimenti stranieri, il riconoscimento a norma della Convenzione è condizionato al rispetto dei requisiti di cui alla legge 31 maggio 1995 n. 218.
  2. L'autorità centrale e, se del caso, l'autorità competente a norma degli articoli seguenti, esercitano direttamente o a mezzo di enti all'uopo delegati, i compiti e le funzioni previste nella Convenzione e autorizzano il riconoscimento dei provvedimenti stranieri, avendo cura che siano rispettate le norme della presente legge.
  3. Il provvedimento dell'autorità centrale che autorizza il riconoscimento dei provvedimenti stranieri è trasmesso all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al tribunale per i minorenni, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla persona, alla famiglia o alla struttura che abbiano eventuale responsabilità per il rispetto del provvedimento straniero di protezione della persona o dei beni del minore.
  4. In caso di contestazione della decisione della autorità centrale, è ammesso agli interessati il ricorso previsto nella legge indicata al comma 1, articolo 67, contro i provvedimenti automaticamente riconoscibili e contestati o non ottemperati.
  5. Per i provvedimenti di protezione della persona del minore compresi nell'articolo 33 della Convenzione si applicano comunque gli articoli seguenti.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, prima della parola: allorché aggiungere le parole seguenti:, salvo quanto previsto all'articolo 3-bis,.