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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 1589

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/06/2014  [ apri ]
3.01.(nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Provvedimenti provvisori e urgenti)

  1. Il tribunale per i minorenni del luogo ove si trovano il minore o i suoi beni è competente ad adottare i provvedimenti provvisori e urgenti previsti dagli articoli 6, 11 e 12 della Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale.

3.01.

  Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Competenze del tribunale per i minorenni).

  1. La pronuncia sul riconoscimento o il mancato riconoscimento dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori ai sensi dell'articolo 24 della convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 è adottata dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.
  2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e il minore capace di discernimento e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.
  3. Il tribunale per i minorenni del luogo in età i provvedimenti stessi devono avere attuazione è competente anche per le richieste ai sensi dell'articolo 26 della convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 e si applica la procedura di cui al comma 2.
  4. Il tribunale per i minorenni del luogo ove si trovano il minore o i suoi beni è competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 6, 11 e 12 della convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale.