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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.04. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
8.04.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).

  1. Al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 7 in materia di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, concorrono le strutture formative accreditate dalle Regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, anche in apprendistato, in attuazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo n. 76/2005 sino al conseguimento di almeno una qualifica entro il 18esimo anno di età. A presidio dei relativi livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226/05, è ripristinata l'autorizzazione di spesa ivi prevista all'articolo 30, comma 1, per il medesimo importo ivi indicato, a decorrere dall'anno 2014.
  2. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 2, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.