Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).
1. Al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 7 in materia di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, concorrono le strutture formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, anche in apprendistato, in attuazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo n. 76/2005 sino al conseguimento di almeno una qualifica entro il 18 esimo anno di età. A presidio dei relativi livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226/05, è ripristinata l'autorizzazione di spesa prevista dall'articoli 30, comma 1, del decreto medesimo, per il medesimo importo ivi indicato, a decorrere dall'anno 2014.
2. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 2, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità intero delle regioni.