Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. All'articolo 193 dei decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella regione di residenza e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo anche nella regione di residenza, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima».
2. All'articolo 1, comma 4 della legge 10 marzo 2000, n. 62 è aggiunto in fine il seguente periodo:
i) Attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante».
3. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62 dopo il comma 7 è aggiunto il comma 7-bis:
Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, presentando le relative documentazioni o attestazioni, ogni anno scolastico, al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei seguenti richiesti:
a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti;
b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
c) la composizione degli organi collegiali;
d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF), che deve essere conservato agli atti della scuola;
e) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti ì contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.
In caso di mancata osservanza delle prescrizioni, l'ufficio scolastico revoca il riconoscimento della parità scolastica.
4. All'articolo 1, comma 5 della legge 10 marzo 2000, n. 62 è abrogato il seguente periodo: «Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.