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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.04. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
7.04.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Attività didattica svolta in privato).

  1. Nell'ambito delle misure di contrasto alle pratiche di elusione ed evasione fiscale e al fine di garantire un'offerta formativa più ampia per gli studenti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, i docenti che intendano svolgere anche attività didattica privata, al di fuori del normale orario scolastico e ad esclusione degli alunni delle proprie classi, devono avvalersi delle strutture della propria o di altra istituzione scolastica.
  2. I competenti organi scolastici hanno il compito di fissare i criteri per l'accesso all'attività da parte dei docenti, fissandone tempi e procedure, avendo cura di definire la prestazione, la relativa retribuzione oraria e le modalità di riscossione della stessa. Il docente è tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa è detraibile dalle imposte.
  3. Il docente devolve alla struttura scolastica per l'utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria e di quant'altro sia necessario allo svolgimento della prestazione circa il 5 per cento del proprio compenso.
  4. Il pagamento del compenso deve avvenire tramite mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo.
  5. È fatto divieto ai docenti di svolgere l'attività libero professionale di cui al comma 1, presso sedi diverse dagli istituti scolastici, pena una sanzione pari a 100 euro per ogni ora di lezione svolta. Per i dirigenti scolastici che non provvedano all'organizzazione dell'attività medesima, è prevista la decurtazione dalla retribuzione pari ad almeno il 20 per cento o, nel caso di grave inadempienza, la destituzione dall'incarico.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato.