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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.03. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
7.03.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Attività didattica svolta dai docenti nei centri estivi).

  1. Nelle scuole comunali che organizzano i centri estivi, i docenti assicurano la propria disponibilità lavorativa nella stagione, per un periodo minimo di 15 giorni, anche non consecutivi.
  2. L'organizzazione, i periodi di apertura e gli orari dei centri di cui al comma 1 sono decisi dai competenti organi scolastici.
  3. L'attività svolta viene computata nell'anzianità di servizio ai fini previdenziali; con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2013, saranno stabiliti i criteri di computo del punteggio da attribuire ai docenti per l'attività svolta nei cesti estivi alla fine di ogni anno scolastico.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato.