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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.02. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
7.02.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Accoglienza ed alfabetizzazione degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana).

  1. Ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone che le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado istituiscano classi-ponte per gli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana, presso ciascuna istituzione ovvero in rete tra istituti, con priorità nei comuni a forte immigrazione. La finalità delle classi-ponte è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione nella lingua e nella cultura italiane.
  2. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dal comma 1, attuano piani di studio personalizzati che prevedono:
   a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua;
   b) il costante monitoraggio delle classi-ponte da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale;
   c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;
   d) la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura italiana;
   e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;
   f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;
   g) l'educazione alla cittadinanza;
   h) l'educazione alla legalità.

  3. Il Governo è delegato ad emanare, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, norme per l'organizzazione delle classi di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.