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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per l'educazione al contrasto della violenza sessuale e di genere).

  1. Al fine di sensibilizzare, informare e formare le studentesse e gli studenti e di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, promuovono l'educazione alla relazione, all'affettività, alla lotta alla discriminazione, alla parità di genere e contro la violenza.
  2. Gli interventi si inseriscono nell'ambito delle Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle Indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curriculare ed extracurriculare e nella progettazione del piano dell'offerta Formativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo.
  3. A tale scopo le scuole possono stipulare convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.