Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 1 inserire il seguente:
2. Il collegio dei docenti ha facoltà di concordare con lo studente l'utilizzo di testi o materiali didattici integrativi alternativi rispetto ai testi adottati dall'istituto, in deroga a quanto disposto dal comma 1.