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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.25. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
5.25.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di promuovere il superamento dei pregiudizi sul genere di appartenenza, capaci di motivare o giustificare la violenza e la discriminazione di un genere sull'altro, e il cambiamento dei modelli sociali con la conseguente affermazione della scuola secondaria di primo e secondo grado come spazio d'inclusione, d'apprendimento e di crescita educativa, a partire dall'anno scolastico 2014/15 è introdotto l'insegnamento di un'ora alla settimana di «educazione sentimentale e sessuale». L'orario scolastico annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente integrato. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il dipartimento Pari opportunità e di concerto con le Regioni e le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento «educazione sentimentale e sessuale».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1) Ai fini dell'articolo 5 comma 1, a decorrere dall'anno 20114 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416; b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223; r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
  2) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.