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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.20. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
5.20.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis). Al fine di subordinare l'orario scolastico settimanale alle richieste delle famiglie, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 89/2009 le parole: «nei limiti delle risorse dell'organico assegnato» sono soppresse. Per l'anno scolastico 2014-2015, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 700 milioni, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 27 del presente decreto. Per la copertura degli oneri per gli anni successivi, si demanda alla legge di stabilità l'individuazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  Conseguentemente, allarticolo 27, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di Statistica (ISTAT)ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore a decorrere dall'anno finanziario 2014 al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2013. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».
  2-ter. Dopo il comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungere il seguente: «Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».
  2-quater. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 non si applica la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».