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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.2. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
5.2.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad adottare con decreto ai sensi dell'articolo 19, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un regolamento concernente la delineazione dello status giuridico degli studenti impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, per come puntualmente definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il decreto altresì ridefinisce le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le disposizioni legislative con esso incompatibili, la cui individuazione analitica dovrà essere in esso contenuta.