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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.16. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
5.16.

  Al comma 1, sostituire le parole: negli istituti tecnici e professionali con le seguenti: negli istituti secondari superiori; dopo le parole: relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali inserire le seguenti: e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativo al riordino dei licei,; dopo le parole: sono integrati inserire le seguenti: come segue:; dopo le parole: in una delle due classi del primo biennio inserire le seguenti: degli istituti tecnici e professionali; dopo le parole: laddove non sia già previsto l'insegnamento della geografia inserire le seguenti:; nelle due classi del primo biennio dei licei l'insegnamento della geografia viene reintrodotto in maniera autonoma e cioè scorporato da quello della storia e a tale disciplina vengono assegnate due ore settimanali, nella prima classe del primo biennio e due ore settimanali nella seconda classe, mentre le ore di storia rimangono 3.

  Conseguentemente: dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1) Ai fini dell'articolo 5 comma 1, a decorrere dall'anno 20114 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416; b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2- quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223; r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
  2) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.