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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.11. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
5.11.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l'insegnamento «educazione sentimentale» finalizzato alla crescita educativa, culturale e emotiva dei giovani e delle giovani in materia di parità e solidarietà tra uomini e donne. La scuola, anche attraverso l'educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali di donne e uomini per sradicare i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una differenzazione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per donne e uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.
  1-ter. Le attività e i contenuti relativi a educazione sentimentale di cui al comma 1-bis l'intero corpo docente. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'educazione sentimentale di cui al comma 1-bis. A partire dall'anno scolastico 2014/2015, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.
  1-quater. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria al fine di garantire l'insegnamento educazione sentimentale di cui al comma 1-bis.
  1-quinquies. Le università provvedono ad inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento di educazione sentimentale. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e competenze per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1-bis.
  1-sexies. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità e, per quanto di competenza, di concerto con le Regioni e le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento educazione sentimentale di cui al comma 1-bis. Il decreto è adottato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le linee guida forniscono indicazioni per includere o integrare nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
  1-septies. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel Codice di Autoregolamentazione Polite (Pari Opportunità nei Libri di Testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.
  1-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies, valutato in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».