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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.25. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
4.25.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:
  5-bis. Sostituire l'articolo 11, comma 23 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2013, e convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, con i seguenti:
  «23. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
   a) la dicitura “presenza di nicotina”;
   b) avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

  23-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
  23-ter. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:
   a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
   b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;
   c) rappresenti minori intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.

  23-quater. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
  23-quinquies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
  23-sexies. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
   a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
   b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

  23-septies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater, 23-quinquies e 23-sexies è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
  23-octies. La sanzione di cui al comma precedente si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche».

  5-ter. Sostituire l'articolo 11, comma 23 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2013, e convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, con il seguente:
  «23. Conformemente al punto 5.1.3 della Comunicazione della Commissione Europea, del 2 febbraio 2000, sul ricorso al principio di precauzione è vietato l'utilizzo della sigaretta elettronica nei locali chiusi, ad eccezione:
   a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
   b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati;
   c) nei locali dei rivenditori autorizzati alla commercializzazione e alla vendita di prodotti e dispositivi
relativi al fumo elettronico».

Il Relatore