stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.24. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
4.24.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e implementare l'attività motoria nelle scuole primarie, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con successivo decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce:
   1) la definizione del tempo dedicato all'attività motoria che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;
   2) le modalità di insegnamento;
   3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere.

  4-ter. L'attività motoria di cui al precedente comma è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie LM67 e LM68.