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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.17. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
4.17.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di dare piena e completa attuazione alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, e garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, il Ministero provvede alla bonifica e alla messa in sicurezza dei plessi scolastici non adeguati.

  Conseguentemente dopo il comma 2 dell'articolo 27 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5-bis, si provvede nel limite delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modifiche apportate all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014:
   a) al comma 1 , le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 27 per cento»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 27 per cento».