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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.15. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
4.15.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il comma 1 dell'articolo 64 del decreto legge n. 112/2008 è sostituito dal seguente:
  «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2017/2018».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

  1. All'onere derivante dal comma 5-bis dell'articolo 4 pari a 338.500.000 euro per l'anno 2014, pari a 1.180.000.000 euro per l'anno 2015, pari a 1.715.100.000 euro per l'anno 2016 e pari a 2.130.000.000 euro per l'anno 2017, si provvede con le maggiore entrate dei commi 2 e 3 del presente articolo.
  2. 338.500.00 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
  3. A partire dal 1o gennaio 2015, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2015, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.