stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.10. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
3.10.

  Al comma 1: sostituire le parole: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: a partire dall'anno accademico 2013/2014; sopprimere le parole: , nell'anno accademico 2013-2014,»; e sostituire le parole: Il bando stabilisce, con le seguenti: I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a Piani Nazionali di Ricerca e iniziative nazionali di promozione del settore Afam,.

  e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le borse di studio di cui al comma 1 sono annualmente finanziate dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse stanziate per interventi in favore del diritto allo studio, mai in misura inferiore a quanto stabilito nel presente articolo.
  1-ter. Al fine di agevolare gli sbocchi professionali dei soggetti individuati quali destinatari delle borse di studio di cui al comma 1, il Ministro con proprio provvedimento definisce i Piani Nazionali di Ricerca espressamente indirizzati allo sviluppo del settore AFAM cui indirizzare parte delle borse di studio erogate.
  La contrattazione decentrata nazionale individua specifiche modalità di incentivazione per il personale delle Istituzioni impegnato nei Piani Nazionali di Ricerca destinando allo sviluppo di tali piani non meno del 10% dei fondi a disposizione per la contrattazione decentrata di istituto.

  Conseguentemente: al comma 3 sopprimere le seguenti parole: entro il 30 novembre 2013 e al comma 4 sopprimere le parole: per l'anno 2014;
  al comma 2 dell'articolo 27:
   1) sostituire le parole: «a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «a 456,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 477,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 479,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 481,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
   2) aggiungere in fine la seguente lettera:
   «g) quanto a 6 milione di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2015, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»