Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.
2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti.».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per il 2013 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.
4. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg.».