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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.3. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
27.3.

  Al comma 2, sostituire le lettere c), d), e) ed f) con le seguenti:
   «c) quanto a un milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: : Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.
   d) quanto a un milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: : Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.
   e) quanto a 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: : Università non statali legalmente riconosciute (2.3 –cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.
   f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 –cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.

  Conseguentemente dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. A partire dal 1o gennaio 2014, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2014, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
  2. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «0.2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,3 per cento» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0.1.
  3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:
   alla lettera a) sostituire «12,6 per cento» con «15,6»;
   alla lettera b) sostituire «11,6 per cento» con «14,6»;
   alla lettera c) sostituire «10,6 per cento», con «13,6»;
   alla lettera d) sostituire «9 per cento», con «12»;
   alla lettera e) sostituire «8 per cento», con «11».
  4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  5. A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.
6. A decorrere dall'anno 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416; b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223; r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.