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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.4. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
26.4.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il comma 3 con le seguenti: I commi 1 e 3, e sostituire le parole: è sostituito dal seguente con le seguenti: sono sostituiti dai seguenti; conseguentemente premettere al comma 3 il seguente:
  03. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento;
    atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 2 per cento;
    atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 15 per cento;
    se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento;
   b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
   c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».