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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.2. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
26.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

  Conseguentemente, a copertura del relativo onere pari a 33 milioni di euro a partire dall'anno 2014, con la stessa decorrenza, all'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fondo, la seguente voce: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

ident. 26.5.26.6.