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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.8. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
25.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Disposizioni fiscali in materia di assoggettabilità IVA di alcuni prodotti postali).

  1. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
   16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1 999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 201 1, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.
  2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 27, comma 2, lettera a) con il seguente:
   a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrare derivanti dagli articoli 25 e 26;

Il Relatore
ident. 25.2.