Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis) L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è autorizzato a prorogare il personale di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1.