Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di geofisica Sperimentale (OGS) è autorizzato ad assumere nel triennio 2014-2016 complessive quindici unità di personale-ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di cinque unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 0.25 milioni nell'anno 2014, 0.50 nell'anno 2015 e 0.75 milioni a partire dall'anno 2016.
Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole e vulcanologia, aggiungere le seguenti: e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di geofisica Sperimentale (OGS).