stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.3. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
24.3.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli enti di ricerca nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo dei 100 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, alle seguenti modalità:
   a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando almeno tre anni di servizio, negli ultimi 5 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o assegno di ricerca alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
   b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato complessivamente, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.