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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.09. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
24.09.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Assunzione di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca presso gli enti pubblici di ricerca).

  1. Gli Enti Pubblici del Comparto della Ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere, nel periodo 2014-2018, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con assegno di ricerca nei medesimi Enti alla data di emanazione dei bandi di concorso o che conseguiranno tale requisito in virtù del contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
  2. L'onere per la copertura finanziaria del comma 1 è garantito mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli dei rispettivi Ministeri vigilanti.
  3. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto dei rispettivi Ministeri vigilanti previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
  4. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche alle università per il personale contrattualizzato che abbia maturato complessivamente almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa.