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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.05. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
24.05.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modificazioni all'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240).

  1. Alla rubrica dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 aggiungere dopo le parole: « di scambio», le seguenti: «, degli ex lettori e dei collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua».
  2. All'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
   a) sostituire le parole: «assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera» con le seguenti: «assunti quali lettori di madrelingua straniera dalle università, anche se non sono state parte del predetto giudizio,»;
   b) aggiungere dopo le parole: «a quello del ricercatore confermato a tempo definito,», le seguenti: «fatto salvo il miglior trattamento derivante da provvedimenti giudiziari definitivi o da accordi collettivi integrativi conclusi prima della entrata in vigore della presente legge»;
   c) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il trattamento economico previsto dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, è applicato ai collaboratori ed esperti linguistici (CEL) assunti in base alla legge 21 giugno 1995, n. 236, in tutte le università, fatto salvo il miglior trattamento derivante da provvedimenti giudiziari definitivi o da accordi collettivi integrativi conclusi prima della entrata in vigore della presente legge.

  3. All'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 aggiungere in fine il seguente comma:
  4. Agli ex lettori e ai collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua è riconosciuta l'anzianità acquisita dal primo contratto con l'inserimento nelle classi economiche triennali e relativa progressione economica vigente per i ricercatori confermati. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) reca la disciplina su tutto il territorio nazionale della professionalità degli ex lettori e dei collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua, quale unica categoria, del trattamento economico distinguendo tra tempo pieno e tempo definito, della progressione economica per classi triennali vigente per i ricercatori confermati. Dall'applicazione di tale disposizione non deve derivare un peggioramento del trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.