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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.02. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
24.02.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Al fine di sostenere la formazione di personale laureato specializzato nelle discipline geologiche, ai Piano lauree scientifiche di cui all'articolo 10 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 aprile 2012, n. 71, sono aggiunte le lauree della classe delle lauree in scienze geologiche.
  2. Una quota dell'uno per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riservata al finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla previsione e prevenzione dei rischi geologici presentati dai dipartimenti universitari di scienze della Terra, a seguito di appositi bandi pubblici emessi con cadenza annuale.
  3. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Per salvaguardare l'identità di aree disciplinari riconosciute a livello sia nazionale che internazionale, gli statuti delle università possono derogare dai limiti numerici di cui alla lettera b) del comma 2 nel caso di settori scientifico- disciplinari omogenei appartenenti alla stessa area disciplinare.

  4. All'articolo 3, comma 1, delle legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo la parola «strutture» sono aggiunte le seguenti: «didattiche, scientifiche o gestionali».