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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.5. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
23.5.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Gli enti di ricerca nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 4 comma 16 del DL 101/13, possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:
   a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 50 per cento di quelli banditi, per chi alla data di pubblicazione dei bandi, ha maturato, negli ultimi dieci anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; chi ha già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato con le modalità previste dal comma 3 può essere assunto previa verifica dell'attività svolta;
   b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per chi, alla data di emanazione del bando, ha maturato complessivamente, negli ultimi dieci anni, almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.