Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di mobilità universitaria).
All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
La mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica fra due sedi universitarie consenzienti.