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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.3. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
22.3.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis.
L'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, si interpreta nel senso che i regolamenti del personale degli enti di ricerca assicurano la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevedendo, tra l'altro, che fatta salva l'applicazione dei commi 4, 5-bis e 6 dell'articolo 19 nei limiti percentuali ivi stabiliti, gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti esclusivamente a personale nei ruoli di cui all'articolo 23. Gli enti di ricerca provvedono all'adeguamento di statuti e regolamenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui gli organi di vertice non abbiano provveduto all'adeguamento degli statuti e dei regolamenti nel termine di cui al periodo precedente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può provvedere in via sostitutiva. Al fine di valorizzare le competenze ed assicurare continuità nell'azione amministrativa gli enti di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, per una sola volta e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, possono bandire, purché nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, un concorso pubblico per titoli ed esami con riserva di posti, in favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'ente incarichi dirigenziali, per almeno un triennio, nel medesimo settore. Agli esami sono ammessi i soli candidati che abbiano raggiunto, in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo fissato dal bando di concorso.