Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche e integrazioni apportare le seguenti modifiche:
a) aggiungere allegato D;
b) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: allegati B e C» con «allegati B, C e D»;
c) all'articolo 20 aggiungere comma 3-bis: «La durata massima delle formazioni specialistiche in Italia è fissata nell'allegato D.
2-ter. Entro 90 giorni dalla Legge di Conversione del decreto-legge il MIUR, di concerto con il Ministero della Sanità, adegua con apposito decreto per l'anno accademico 2013-2014 la durata delle specializzazioni mediche, compresi i corsi attualmente già avviati, secondo quanto stabilito nell'Allegato D del decreto legislativo n. 368 del 1999. Eventuali risparmi sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica. Il MIUR provvede altresì con Decreto a riorganizzare le classi e tipologie di specializzazione medica per i corsi a partenza dall'anno accademico 2013-2014.
Allegato D: Durata massima formazioni specialistiche in Italia suddivise per Area, Classe e Tipologia:
scuole per area, classe e tipologia, anni di articolazioni dei corsi di specializzazione medica presenti in Italia:
Area medica, classe medicina clinica generale:
medicina interna – 5;
geriatria – 4;
medicina dello sport – 4;
medicina termale – 4;
oncologia medica – 5;
medicina di comunità – 4;
classe medicina specialistica:
allergologia ed immunologia clinica – 4;
dermatologia e venereologia – 4;
ematologia – 4;
endocrinologia e malattie del ricambio – 4;
gastroenterologia – 4;
malattie dell'apparato cardiovascolare – 4;
malattie dell'apparato respiratorio – 4;
malattie infettive – 4;
medicina infortunistica (medicina d'emergenza – urgenza – 4;
medicina tropicale – 4;
nefrologia – 4;
reumatologia – 4;
classe neuroscienze e scienze cliniche del comportamento:
neurofisiopatologia – 4;
neurologia – 4;
neuropsichiatria infantile – 4;
psichiatria – 4;
psicologia clinica – 4;
classe medicina clinica dell'età evolutiva:
pediatria – 5.
Area chirurgica:
classe delle chirurgie generali:
chirurgia generale – 5;
chirurgia dell'apparato digerente – 5;
chirurgia pediatrica – 5;
chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica – 5;
classe delle chirurgie specialistiche:
ginecologia ed ostetricia – 5;
neurochirurgia – 5;
ortopedia e traumatologia – 5;
urologia – 5;
classe delle chirurgie del distretto testa e collo:
chirurgia maxillo-facciale – 5;
oftalmologia – 4;
otorinolaringoiatria – 4;
classe delle chirurgie cardio-toracico-vascolari:
cardiochirurgia – 5;
chirurgia toracica – 5;
chirurgia vascolare – 5.
Area servizi clinici:
sotto-area dei servizi clinici diagnostici e terapeutici:
classe della medicina diagnostica e di laboratorio:
anatomia patologica – 4;
biochimica clinica – 4;
microbiologia e virologia – 4;
patologia clinica – 4;
classe della diagnostica per immagini e radioterapia:
radiodiagnostica – 4;
radioterapia – 4;
medicina nucleare – 4;
classe dei servizi e specialistici:
anestesia, rianimazione e terapia intensiva – 4;
audiologia e foniatria – 4;
medicina fisica e riabilitativa – 4;
tossicologia medica – 4;
classe dei servizi clinici biomedici:
genetica medica – 4;
scienza dell'alimentazione – 4;
farmacologia medica – 4;
sotto-area dei servizi clinici organizzativi e della sanità pubblica:
classe della sanità pubblica:
igiene e medicina preventiva – 4;
medicina aeronautica e spaziale – 4;
medicina del lavoro – 4;
medicina legale – 4;
statistica sanitaria e biometria – 4.