Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri nazionali oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi. Concorrono alla valutazione del curriculum degli studi unicamente la media aritmetica degli esami sostenuti durante il ciclo di studi universitari e, per un massimo di 1,5 punti, la valutazione di pubblicazioni scientifiche, attinenti il percorso di specializzazione prescelto»;.