Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contabilità universitaria).
1. All'articolo 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola « 2014» è sostituita dalla seguente « 2015»;
b) al comma 4, dopo il secondo è inserito il seguente: «Il medesimo incentivo, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario dell'anno 2014, è destinato agli atenei che hanno adottato il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo entro il 1o gennaio 2014.