Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 9, comma 16-quinquies, legge 9 agosto 2013, n. 99).
1. All'articolo 9, comma 16-quinquies del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, Convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 99 inserire alla fine «ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico del Fondo di finanziamento ordinario».