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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.9. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
20.9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, con punteggio pari a 100/100, se confermata negli esami di ammissione ai corsi universitari, dà diritto a una riduzione del 30 per cento sull'ammontare delle tasse di iscrizione al primo anno di qualsiasi corso universitario. La disposizione di cui al precedente comma si applica unicamente agli studenti con requisiti economici previsti ai fini dell'erogazione di borse di studio. Conseguentemente, all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 2,66», con le seguenti: «euro 3,70»; alla lettera b), sostituire le parole: «euro 77,53» con le seguenti: «euro 78,60» e alla lettera c) sostituire le parole: «euro 905,51» con le seguenti: «euro 906,60»;
   al comma 3, lettera a), sostituire rispettivamente le parole: «euro 2,70»; «euro 78,81» ed «euro 920,31» con le seguenti: «euro 3,70»; «euro 79,90»; «euro 930,41» e alla lettera b), sostituire rispettivamente le parole: «euro 2,99»; «euro 87,28» e «euro 1019,21» con le seguenti: «euro 3,99»; «euro 88,30» ed «euro 1020,31».