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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.1. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
20.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge è fatto divieto alle università italiane il ricorso a prove d'ingresso selettive per l'iscrizione ai corsi di laurea.
  1-ter. Per l'accesso ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264, gli atenei adottano le prove d'ingresso selettive che abbiano ad oggetto esclusivamente elementi generali inerenti ai corsi di laurea prescelti. Le prove sono svolte nel mese di settembre di ogni anno.
  1-quater. Gli uffici scolastici provinciali, di concerto con le scuole, con le università e con i relativi ordini professionali, organizzano corsi di preparazione alle prove d'ingresso selettive per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264.
  1-quinquies. Gli studenti che agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di studi hanno ottenuto un punteggio pari a cento centesimi hanno diritto di accedere direttamente ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264. Gli studenti che hanno ottenuto un punteggio pari a 90 e fino ad novantanove centesimi acquisiscono un credito di dieci punti da far valere ai fini della valutazione della prova selettiva d'ingresso ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264.
  1-sexies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica sono stabiliti i meccanismi selettivi per gli studenti iscritti, consistenti nella fissazione di quote minime di esami di profitto da superare, per i diversi corsi di laurea, nel primo anno di corso, prevedendo la decadenza dall'iscrizione dello studente inadempiente. Con il medesimo decreto si stabilisce che allo studente è comunque preclusa la possibilità di avvalersi degli esami eventualmente superati per l'iscrizione agli stessi corsi di laurea in altre università.