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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.06. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
20.06.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Formazione specialistica dei medici e suo raccordo con i corsi di laurea in medicina e chirurgia).

  Il comma 1 dell'articolo 35, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Al fine di migliorare la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, tenendo conto del quadro epidemiologico, delle esigenze di programmazione fornite triennalmente dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e rilevate dal Ministero della Salute e dei flussi di pensionamento previsti, sono definite e aggiornate annualmente con la legge di stabilità le risorse finanziarie da destinare alla formazione specialistica dei medici, da attivare a distanza di sei anni.
  Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica sono stabilite annualmente modalità e tipologia dei contratti di formazione specialistica dei medici nonché il numero degli studenti da ammettere ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, proporzionalmente al numero dei contratti di formazione specialistica dei quali, ai sensi della precedente lettera a), è prevista l'attivazione alla fine del corso di laurea in medicina e chirurgia che si va a attivare».