Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Formazione specialistica dei medici e suo raccordo con i corsi di laurea in medicina e chirurgia).
Il comma 1 dell'articolo 35, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Al fine di migliorare la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, tenendo conto del quadro epidemiologico, delle esigenze di programmazione fornite triennalmente dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e rilevate dal Ministero della Salute e dei flussi di pensionamento previsti, sono definite e aggiornate annualmente con la legge di stabilità le risorse finanziarie da destinare alla formazione specialistica dei medici, da attivare a distanza di sei anni.
Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica sono stabilite annualmente modalità e tipologia dei contratti di formazione specialistica dei medici nonché il numero degli studenti da ammettere ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, proporzionalmente al numero dei contratti di formazione specialistica dei quali, ai sensi della precedente lettera a), è prevista l'attivazione alla fine del corso di laurea in medicina e chirurgia che si va a attivare».