stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.8. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
2.8.

  Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al comma 9 dell’ articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, aggiungere infine le seguenti parole: «essendo esonerati dal pagamento qualora conservino i predetti requisiti di eleggibilità».

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 27:
   1) sostituire le parole: «a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «a 476 256 milioni di euro per l'anno 2014, a 500,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 621 545 milioni di euro per l'anno 2016, a 623,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 625 545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
   2) aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «g) quanto a 150 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n 400 sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».