Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le parole «non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio» sono sostituite dalle parole «sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi. A tal fine, tali soggetti non sono tenuti al pagamento della suddetta tassa sino alla pubblicazione della graduatoria per il conseguimento delle borse di studio.»