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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.18. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
2.18.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'articolo 59 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato. La spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per (anno 2015, già autorizzata per l'erogazione delle borse di mobilità, è ridestinata alle finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto.
  2-ter. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.