Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Contributi universitari).
1. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
2. Nelle università che provvedono alla cessazione dei servizi esternalizzati a qualsiasi ruolo o attraverso convenzioni o attraverso contratti con le Fondazioni universitarie, a partire dall'anno 2013 fino all'anno 2016, il calcolo delle spese complessive di personale di cui all'articolo 5 comma 2 del dlgs n. 49 del 2012, si ottiene sottraendo l'importo totale del risparmio ottenuto dalla cessazione del servizio esternalizzato.