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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.03. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1574

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2013  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributi universitari).

  1. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
  2. Nelle università che provvedono alla cessazione dei servizi esternalizzati originariamente prodotti al proprio interno a qualsiasi titolo o attraverso convenzioni o contratti con le Fondazioni universitarie, a partire dall'anno 2013 fino all'anno 2016, il calcolo delle spese complessive di personale, di cui all'articolo 5 comma 2 del servizio esternalizzato.
  3. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: «f) spese sostenute per servizi esternati originariamente prodotti al proprio interno».